Irap

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In questo dialogo sono presenti i campi per la denuncia Irap.

 

IRAP

Il checkbox identifica il soggetto che, nell'anno indicato nel successivo campo, è stato scelto ai fini della applicazione della deduzione per incremento occupazionale.

Il campo permette la forzatura di quanto indicato in anagrafica azienda/ente, sezione "Irap" nel campo "Costo esercizio fiscale - TFR"; i valori ammessi sono:

- "Indicato in azienda/ente": verrà utilizzata la scelta effettuata in azienda;

- "TFR maturato - costo retr/contr": indipendentemente dalla scelta effettuata in azienda, per il dipendente, viene considerato costo del personale il cumulo del rateo maturato e versato come contributi ad enti di prevedidenza;

- "TFR maturato - costo retribuz.": indipendentemente dalla scelta effettuata in azienda, per il dipendente, viene considerato costo del personale il cumulo del rateo maturato nel corso del periodo dell'esercizio fiscale (principio della "competenza").

Questo campo, se compilato, indica l'anno in cui il rapporto di lavoro è stato comunicato per la denuncia IRAP ai fini dell'applicazione della deduzione per l'incremento occupazionale. Il campo viene compilato automaticamente dalla procedura durante la funzione "Stampa dati IRAP".

Il campo identifica il soggetto addetto alla "Ricerca e sviluppo" da considerare nell'elaborazione dei dati per la dichiarazione IRAP con la relativa percentuale.

Attivando il check il dipendente verrà escluso dalla dichiarazione Irap.

 

Parametri incremento occupazionale deduzione regione Piemonte

Ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i soggetti passivi che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2010 il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, possono dedurre un importo forfetario di 15.000 € per ogni anno e per ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall'anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto. La somma deducibile ai fini IRAP viene raddoppiata se l'assunzione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore ultracinquantenne.

Ai fine del conteggio dell'incremento occorre che tali lavoratori siano impiegati nelle sedi produttive localizzate nella Regione Piemonte e abbiano il domicilio fiscale in uno dei comuni del Piemonte per tutto il periodo in cui si usufruisce dell’agevolazione. Costituiscono "nuove assunzioni" anche le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di apprendistato, di inserimento e a tempo determinato.

La deduzione può essere fruita solo con riferimento al numero dei lavoratori neo-assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, che al termine del periodo di imposta risultino in eccedenza rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta.

La deduzione fruibile per i lavoratori neoassunti sia full- time che part-time non può essere superiore al costo del lavoro sostenuto per ciascuno di essi.

Se l'azienda ha sedi produttive in più regioni, deve calcolare sia l'incremento occupazionale a livello "aziendale complessivo" sia a livello regionale: il numero dei dipendenti per i quali usufruire della deduzione, è pari al minore tra i due incrementi. In linea di principio i "trasferimenti" da una sede ad un'altra non assumono rilievo ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale. Il trasferimento fuori regione di un dipendente per il quale l’azienda usufruiva della deduzione comporta la perdita automatica del beneficio fiscale.

Si consideri, che la funzione di calcolo potrebbe attribuire il diritto alla deduzione anche ad eventuali lavoratori disabili o addetti alla ricerca (in quanto a tempo indeterminato) ma se il costo sostenuto per il disabile o l'addetto a ricerca e sviluppo sia già stato interamente dedotto dalla base imponibile Irap ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 446/97, non sarà più possibile usufruire della deduzione spettante per l'incremento occupazionale.

Viene compilato automaticamente dalla funzione di calcolo dedicata, e può essere personalizzata da parte dell'utente nel caso in cui ritenga che la scelta eseguita dalla funzione non sia la più conveniente. Rappresenta la data dalla quale il lavoratore in linea risulta essere in eccedenza, per cui può corrispondere alla data di assunzione o alla data di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Inoltre, se il lavoratore cessa il rapporto, per cause non imputabili al datore di lavoro, e viene sostituito con un nuovo lavoratore con contratto analogo al precedente, non si perde il diritto alla deduzione che verrà utilizzata sino alla data in cui avrebbe avuto diritto in relazione al rapporto di lavoro cessato. In questo caso, in questo campo dovrà essere indicato da parte dell'utente (perché la funzione non riconosce il caso) con la stessa data di inizio prevista per il lavoratore sostituito, e questo solo per riuscire a definire esattamente la data di fine applicazione.

La data di cessazione è determinata da:

- il termine del triennio relativo alla durata del diritto;

- interruzione del rapporto di lavoro del dipendente con l'azienda;

- trasferimento del dipendente in una sede operativa fuori regione;

- cambio del domicilio fiscale e spostamento in altra regione.

Nel primo caso la data corrisponde alla data effettiva di scadenza (tre anni dopo la data inizio), mentre negli altri casi, trattandosi di decadenza, la data corrisponde all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello in cui si è verificata la cessazione, in quanto in caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà essere fruita a partire dall’anno di imposta in cui è avvenuta la cessazione.