Aliquote contributo solidarietà

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Contiene la gestione della tabella ministeriale per l'applicazione del contributo di solidarietà. L'articolo 2 comma 2 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 (Decreto del 21 novembre 2011) ha infatti stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR, sia superiore a 300.000,00 €, è dovuto un contributo di solidarietà del 3%sulla parte di reddito che eccede il predetto limite.

È consentito gestire sino a 99 scaglioni di reddito. Ciascuno scaglione è numerato progressivamente in modo automatico.

In fase di inserimento e/o di modifica del contenuto della tabella, la procedura effettua un controllo di compatibilità tra valori del campo "Reddito annuo fino a": al progredire degli scaglioni, anche il reddito inserito deve essere maggiore del reddito presente nello scaglione precedente.

 

GESTIONE STORICO

Consultare il capitolo "Introduzione e storicizzazione" delle tabelle, paragrafo "La storicizzazione".

Progressivo di numerazione delle righe.

Costituisce il limite superiore dello scaglione in oggetto.

Percentuale relativa al contributo di solidarietà da applicare sulla parte di reddito che si colloca all'interno dello scaglione.